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B UTTERFLY TIROIDE, CULTURA E SOLIDARIETÀ.
PROFESSIONI E FORMAZIONE
PILLOLE DI DIRITTO
Niente assegno di mantenimento nella separazione
dinanzi l’Ufficiale di stato civile.
di Mario Rosati
Annullato dal TAR del Lazio la circolare del Mi-
nistero dell’interno che consentiva di convenire
l’assegno di mantenimento in favore della mo-
glie o dei figli nel procedimento di separazione
o divorzio dinanzi l’Ufficiale dello stato civile.
Il d.l. n. 132/2014 convertito in L 162/2014, al
fine di semplificare i procedimenti di separa-
zione consensuale dei coniugi e di scioglimento
del matrimonio, ha previsto che gli interessati
potessero rivolgersi non solo al tribunale, ma
anche dinanzi l’ufficiale dello stato civile.
L’art. 12 della legge 162/2014 ha espressamente
escluso qualsiasi patto “di trasferimento patri-
moniale” ritenendo che su detti accordi doves-
sero essere presidiati dalle garanzie del
procedimento giurisdizionale celebrato dinanzi
il tribunale in composizione collegiale e con l’in- lezza o soggezione verso il proprio coniuge e
tervento obbligatorio del pubblico ministero. che non ricevono idonee garanzie di tutela di-
Dopo un primo orientamento di diverso segno, nanzi l’ufficiale di stato civile atteso che questi
con circolare n. 6 del 24 aprile 2015 il Ministero non può entrare nel merito della somma con-
dell’interno ha fornito un’ interpretazione più sensualmente decisa, né della congruità della
riduttiva della locuzione “patti di trasferimento stessa.
patrimoniale” ritendola comprensiva del solo
accordo di corresponsione dell’assegno di man-
tenimento in un’unica soluzione (la c.d. una ******
tantum).
Per contro il ministero ha ritenuto che dinanzi
l’ufficiale dello stato civile i coniugi potessero Quando al coniuge che rende di pubblico domi-
convenire un assegno di mantenimento ordina- nio la propria relazione adulterina va addebi-
rio sia nel caso di richiesta congiunta di cessa- tata la atteso che una siffatta violazione degli
zione degli effetti civili o di scioglimento del obblighi matrimoniali può determinare l’intol-
matrimonio ovvero in sede di modifica o revoca lerabilità della convivenza.
delle condizioni di separazione o di divorzio già
stabilite. Questo, in estrema sintesi, è l’avviso della S.C.
Ma l’interpretazione ministeriale che ampliava che nell’ordinanza n. 17317/2016 ha confermato
le ipotesi di ricorso all’ufficiale di stato civile è il proprio orientamento in virtù del quale, per
stato ritenuto illegittimo dal TAR Lazio che l’ha l’addebito della separazione, è necessario che
annullato con sentenza 7 luglio 2016 n. 7813, ri- sussista rapporto di causalità tra la violazione
tenendola, tra l’altro, contrario all’art. 24 Cost. dell’obbligo matrimoniale e l’intollerabilità
che garantisce il diritto alla difesa anche a quei della convivenza non essendo sufficiente la sola
soggetti che si trovano in posizione di debo- violazione dell’obbligo di fedeltà.
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