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B        UTTERFLY          TIROIDE, CULTURA E SOLIDARIETÀ.





                                                  PROFESSIONI E FORMAZIONE

                                                                              PILLOLE DI DIRITTO


                        Niente assegno di mantenimento nella separazione
                        dinanzi l’Ufficiale di stato civile.
                        di Mario Rosati

           Annullato dal TAR del Lazio la circolare del Mi-
           nistero dell’interno che consentiva di convenire
           l’assegno di mantenimento in favore della mo-
           glie o dei figli nel procedimento di separazione
           o divorzio dinanzi l’Ufficiale dello stato civile.

           Il d.l. n. 132/2014 convertito in L  162/2014, al
           fine di semplificare i procedimenti di separa-
           zione consensuale dei coniugi e di scioglimento
           del matrimonio, ha previsto che gli interessati
           potessero rivolgersi non solo al tribunale, ma
           anche dinanzi l’ufficiale dello stato civile.
           L’art. 12 della legge 162/2014 ha espressamente
           escluso qualsiasi patto “di trasferimento patri-
           moniale” ritenendo che su detti accordi doves-
           sero  essere  presidiati  dalle  garanzie  del
           procedimento giurisdizionale celebrato dinanzi
           il tribunale in composizione collegiale e con l’in-  lezza o soggezione verso il proprio coniuge e
           tervento obbligatorio del pubblico ministero.      che non ricevono idonee garanzie di tutela di-
           Dopo un primo orientamento di diverso segno,       nanzi l’ufficiale di stato civile atteso che questi
           con circolare n. 6 del 24 aprile 2015 il Ministero  non può entrare nel merito della somma con-
           dell’interno ha fornito un’ interpretazione più    sensualmente decisa, né della congruità della
           riduttiva della locuzione “patti di trasferimento  stessa.
           patrimoniale” ritendola  comprensiva del solo
           accordo di corresponsione dell’assegno di man-
           tenimento  in  un’unica  soluzione  (la  c.d.  una                     ******
           tantum).
           Per contro il ministero ha ritenuto che dinanzi
           l’ufficiale dello stato civile i coniugi potessero  Quando al coniuge che rende di pubblico domi-
           convenire un assegno di mantenimento ordina-       nio la propria relazione adulterina va addebi-
           rio sia nel caso di richiesta congiunta di cessa-  tata la atteso che una siffatta violazione degli
           zione degli effetti civili o di scioglimento del   obblighi matrimoniali può determinare l’intol-
           matrimonio ovvero in sede di modifica o revoca     lerabilità della convivenza.
           delle condizioni di separazione o di divorzio già
           stabilite.                                         Questo, in estrema sintesi, è l’avviso della S.C.
           Ma l’interpretazione ministeriale che ampliava     che nell’ordinanza n. 17317/2016 ha confermato
           le ipotesi di ricorso all’ufficiale di stato civile è  il proprio orientamento in virtù del quale, per
           stato ritenuto  illegittimo dal TAR Lazio che l’ha  l’addebito della separazione, è necessario che
           annullato con sentenza 7 luglio 2016 n. 7813, ri-  sussista rapporto di causalità tra la violazione
           tenendola, tra l’altro, contrario all’art. 24 Cost.  dell’obbligo  matrimoniale  e  l’intollerabilità
           che  garantisce il diritto alla difesa anche a quei  della convivenza non essendo sufficiente la sola
           soggetti che si trovano in posizione di debo-      violazione dell’obbligo di fedeltà.



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