Page 24 - Layout 1
P. 24
B UTTERFLY TIROIDE, CULTURA E SOLIDARIETÀ.
PROFESSIONI E FORMAZIONE
PILLOLE DI DIRITTO
La tortura e la procedura
di Mario Rosati
L’uso della tortura, che ai nostri occhi appare
un inescusabile delitto appannaggio, almeno
su un piano istituzionale, di ordinamenti “meno
occidentali” e non propriamente democratici, è
stato un legittimo strumento di ricerca della
prova anche in Italia e nell’Europa occidentale.
Più propriamente, dal medio evo fino alla fine
del 18° secolo, la tortura è stata oggetto di for-
male previsione sia in ordine alla praticabilità
della stessa, che nei modi e termini in cui ad
essa poteva ricorrersi al fine di garantirne l’effi-
cacia, la proporzionalità, la tollerabilità ed il
valore probatorio.
La tortura, quale rituale ed ordinario strumento
di ricerca della prova processuale, fu introdotta la gravità dell’imputazione, l’ampiezza e alla
nel 1252, con la bolla Ad exstirpanda (raramente conferenza del quadro indiziario, l’età e le con-
un appellativo fu più che significante) con la dizioni di salute dell’indagato/imputato che
quale Papa Innocenzo IV si proponeva di accer- erano preliminarmente verificate dai medici.
tare per contrastare l’eresia che, a quel tempo, È appena il caso di precisare che la distinzione
era uno dei delitti più gravi. tra indagato e imputato al tempo non era così
Inizialmente fu utilizzata solo dai tribunali ec- puntuale ed, inoltre, la tortura non era limitata
clesiastici, ma, quasi immediatamente anche i a tale qualità potendo essere disposta anche
tribunali civili, dapprima, come detto, per l’eresia, nei confronti, ad esempio, del testimone reticente
quindi per i reati più gravi ed, infine, anche ovvero o al sospettato di falso.
per i reati puniti con pena pecuniaria. Inoltre la sottoposizione alla tortura non era
Evidentemente gli operatori del diritto del immediata, ma la legge (in senso lato) prevedeva
tempo ebbero modo di apprezzarne l’efficacia che, preliminarmente, il giudice ammonisse l’in-
sia sotto il profilo strettamente processuale che dagato.
per quanto riguarda la capacità di appagamento Laddove l’ammonizione non sortiva effetto, si
di una apprezzabile dose di sadismo che conno- procedeva alla c.d. territio, ovvero alla esibizione
tava (e connota) un’apprezzabile quota del ge- degli strumenti e dei luoghi di tortura.
nere umano. Se anche la territio non conduceva a compiuta
Il ricorso alla tortura non era indiscriminato confessione, l’imputato era sottoposto a tortura
anche quando si indagava nell’ambito dei delitti previa notifica del provvedimento che la dispo-
di maggiore gravità. Era richiesto, infatti, indizi neva.
potremmo dire di una certa consistenza: i c.d. Tale decreto poteva essere impugnato.
indicia ad torquendum. La tortura più praticata nel medio evo era il c.d.
Sotto il profilo della afflittività, la tortura era supplizio della corda riprodotto in innumerevoli
classificata secondo tre gradi di durezza crescente. rappresentazioni grafiche. Consisteva nel solle-
La scelta del grado veniva operata con riguardo vamento, nella sospensione e nello scuotimento
a criteri disomogenei, ama comunque volti a del poveretto tramite una corda legata alle
garantirne la proporzionalità e l’efficacia: rilevava mani raccolte dietro la schiena.
24

