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B        UTTERFLY          TIROIDE, CULTURA E SOLIDARIETÀ.





                                                  PROFESSIONI E FORMAZIONE

                                                                              PILLOLE DI DIRITTO


                        La tortura e la procedura
                        di Mario Rosati


           L’uso della tortura, che ai nostri occhi appare
           un  inescusabile  delitto  appannaggio,  almeno
           su un piano istituzionale, di ordinamenti “meno
           occidentali” e non propriamente democratici, è
           stato  un  legittimo  strumento  di  ricerca  della
           prova anche in Italia e nell’Europa occidentale.
           Più propriamente, dal medio evo fino alla fine
           del 18° secolo, la tortura è stata oggetto di for-
           male previsione sia in ordine alla praticabilità
           della  stessa,  che  nei  modi  e  termini  in  cui  ad
           essa poteva ricorrersi al fine di garantirne l’effi-
           cacia,  la  proporzionalità,  la  tollerabilità  ed  il
           valore probatorio.
           La tortura, quale rituale ed ordinario strumento
           di ricerca della prova  processuale, fu introdotta  la  gravità  dell’imputazione,  l’ampiezza  e  alla
           nel 1252, con la bolla  Ad exstirpanda (raramente  conferenza del quadro indiziario, l’età e le con-
           un  appellativo  fu  più  che  significante)  con  la  dizioni  di  salute  dell’indagato/imputato  che
           quale Papa  Innocenzo IV si proponeva di accer-    erano preliminarmente verificate dai medici.
           tare per contrastare l’eresia che, a quel tempo,   È appena il caso di precisare che la distinzione
           era uno dei delitti più gravi.                     tra indagato e imputato al tempo non era così
           Inizialmente fu utilizzata solo dai tribunali ec-  puntuale ed, inoltre, la tortura non era limitata
           clesiastici,  ma,  quasi  immediatamente  anche  i  a  tale  qualità  potendo  essere  disposta  anche
           tribunali civili, dapprima, come detto, per l’eresia,  nei confronti, ad esempio, del testimone reticente
           quindi  per  i  reati  più  gravi  ed,  infine,    anche  ovvero o al sospettato di falso.
           per i reati puniti con pena pecuniaria.            Inoltre  la  sottoposizione  alla  tortura  non  era
           Evidentemente  gli  operatori  del  diritto  del   immediata, ma la legge (in senso lato) prevedeva
           tempo ebbero modo di apprezzarne l’efficacia       che, preliminarmente, il giudice ammonisse l’in-
           sia sotto il profilo strettamente processuale che  dagato.
           per quanto riguarda la capacità di appagamento     Laddove l’ammonizione non sortiva effetto, si
           di una apprezzabile dose di sadismo che conno-     procedeva alla c.d. territio, ovvero alla esibizione
           tava (e connota) un’apprezzabile quota del ge-     degli strumenti e dei luoghi di tortura.
           nere umano.                                        Se anche la territio non conduceva a compiuta
           Il  ricorso  alla  tortura  non  era  indiscriminato  confessione, l’imputato era sottoposto a tortura
           anche quando si indagava nell’ambito dei delitti   previa notifica del provvedimento che la dispo-
           di maggiore gravità. Era richiesto, infatti, indizi  neva.
           potremmo dire di una certa consistenza: i c.d.     Tale decreto poteva essere impugnato.
           indicia ad torquendum.                             La tortura più praticata nel medio evo era il c.d.
           Sotto il profilo della afflittività, la tortura era  supplizio della corda riprodotto in innumerevoli
           classificata secondo tre gradi di durezza crescente.   rappresentazioni grafiche. Consisteva nel solle-
           La scelta del grado veniva operata con riguardo    vamento, nella sospensione e nello scuotimento
           a  criteri  disomogenei,  ama  comunque  volti  a  del  poveretto  tramite  una  corda  legata  alle
           garantirne la proporzionalità e l’efficacia:  rilevava  mani raccolte dietro la schiena.



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