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Magazine ufficiale dell’Associazione Onlus Butterfly



          PROFESSIONI E FORMAZIONE

          PILLOLE DI DIRITTO


           Tuttavia, la prassi ampliò notevolmente le tipo-   Tant’è vero che la Costituzione della Repubblica
           logie del supplizio. Anche nelle epoche in cui il  del 1947, sulla scorta della seconda guerra mon-
           timore di Dio era più sentito la fantasia e la fe-  diale dei metosi praticati nel ventennio fascista,
           rocia umana non difettarono. Le dichiarazioni      si premurò  di affermare: “e’ punita ogni violenza
           rese dall’imputato nel corso del supplizio erano   fisica e morale sulle persone comune sottoposte
           verbalizzate dal cancelliere. In caso di confessione,  a restrizioni di libertà” (art. 13, penultimo com-
           il supplizio era interrotto.                       ma).
           Alla tortura assistevano i giudici che la soprin-  Sotto il profilo della civiltà giuridica è più che
           tendevano e ne determinavano la durata. Erano      evidente il richiamo che del Costituente al pen-
           assistiti dal medico che valutava le condizioni    siero di Cesare Beccaria come, tra l’atro, ebbe a
           dell’imputato e, coi mezzi e le conoscenze del     sottolineare Piero Clamandrei nel noto discorso
           tempo, tentava di evitare che il supplizio con-    agli studenti milanesi del 26 gennaio 1955.
           ducesse alla morte dell’indagato.                  Ma  fatti  successivi  hanno  reso  necessario  che
           Gli avvocati non erano ammessi a presenziare       anche la Comunità Europea prendesse posizione
           la tortura.                                        al riguardo.
           La confessione resa all’esito della tortura non    La  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione
           era definitiva, ma doveva essere confermata di-    europea, più nota come Carta di Nizza, sotto-
           nanzi il tribunale.                                scritta il 7 dicembre 2000, all’art. 4, ha affermato
           Se l’imputato dinanzi il Tribunale ritrattava, era  il divieto in ambito comunitario della tortura e
           sottoposto nuovamente a tortura, in presenza       degli altri trattamenti inumani o degradanti.
           fino  a  non  più  di  tre  volte  (a  seconda  della  Tornando ai giorni nostri (o quasi), La Corte di
           gravità del quadro indiziario).                    Strasburgo, con sentenza dell’8 Gennaio 2013,
           Con tali metodi si praticò la “giustizia” fino a   ha  accertato  la  violazione  da  parte  dell’Italia
           quando le dottrine illuministiche ne segnarono     dell’articolo 3 della Convenzione che stabilisce
           la fine (solo in linea di principio e limitatamente  il divieto di tortura, pene o trattamenti inumani
           all’Europa occidentale).                           o degradanti, assegnando il termine di un anno
           Pertanto  l’esclusione  della  tortura  dal  novero  provvedere.
           degli ordinari mezzi di ricerca della prova è un   Il problema è stato tutt’altro che risolto.
           fatto  relativamente  recente:  poco  più  di  due  A  ben  vedere,  il  medio  evo  non  è  poi  così
           secoli.                                            lontano.






























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