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Magazine ufficiale dell’Associazione Onlus Butterfly
PROFESSIONI E FORMAZIONE
PILLOLE DI DIRITTO
Tuttavia, la prassi ampliò notevolmente le tipo- Tant’è vero che la Costituzione della Repubblica
logie del supplizio. Anche nelle epoche in cui il del 1947, sulla scorta della seconda guerra mon-
timore di Dio era più sentito la fantasia e la fe- diale dei metosi praticati nel ventennio fascista,
rocia umana non difettarono. Le dichiarazioni si premurò di affermare: “e’ punita ogni violenza
rese dall’imputato nel corso del supplizio erano fisica e morale sulle persone comune sottoposte
verbalizzate dal cancelliere. In caso di confessione, a restrizioni di libertà” (art. 13, penultimo com-
il supplizio era interrotto. ma).
Alla tortura assistevano i giudici che la soprin- Sotto il profilo della civiltà giuridica è più che
tendevano e ne determinavano la durata. Erano evidente il richiamo che del Costituente al pen-
assistiti dal medico che valutava le condizioni siero di Cesare Beccaria come, tra l’atro, ebbe a
dell’imputato e, coi mezzi e le conoscenze del sottolineare Piero Clamandrei nel noto discorso
tempo, tentava di evitare che il supplizio con- agli studenti milanesi del 26 gennaio 1955.
ducesse alla morte dell’indagato. Ma fatti successivi hanno reso necessario che
Gli avvocati non erano ammessi a presenziare anche la Comunità Europea prendesse posizione
la tortura. al riguardo.
La confessione resa all’esito della tortura non La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
era definitiva, ma doveva essere confermata di- europea, più nota come Carta di Nizza, sotto-
nanzi il tribunale. scritta il 7 dicembre 2000, all’art. 4, ha affermato
Se l’imputato dinanzi il Tribunale ritrattava, era il divieto in ambito comunitario della tortura e
sottoposto nuovamente a tortura, in presenza degli altri trattamenti inumani o degradanti.
fino a non più di tre volte (a seconda della Tornando ai giorni nostri (o quasi), La Corte di
gravità del quadro indiziario). Strasburgo, con sentenza dell’8 Gennaio 2013,
Con tali metodi si praticò la “giustizia” fino a ha accertato la violazione da parte dell’Italia
quando le dottrine illuministiche ne segnarono dell’articolo 3 della Convenzione che stabilisce
la fine (solo in linea di principio e limitatamente il divieto di tortura, pene o trattamenti inumani
all’Europa occidentale). o degradanti, assegnando il termine di un anno
Pertanto l’esclusione della tortura dal novero provvedere.
degli ordinari mezzi di ricerca della prova è un Il problema è stato tutt’altro che risolto.
fatto relativamente recente: poco più di due A ben vedere, il medio evo non è poi così
secoli. lontano.
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