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B        UTTERFLY          TIROIDE, CULTURA E SOLIDARIETÀ.





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                        Pillole di diritto in famiglia  e... commento
                        di Mario Rosati


           La sentenza in commento sembra confermare il       In altre parole, l’assegnazione della casa fami-
           detto: “il reale appartiene al fantastico”.        liare  è  finalizzata  esclusivamente  alla  tutela
                                                              della prole.
           Con la sentenza n. 44595/2015, la Suprema Corte
           (sez. 6^ penale) ha mandato assolto dal reato di   II. Con ordinanza n. 17811/2015 la S.C. è tornata
           evasione un marito agli arresti domiciliari che,   ad affermare che una convivenza more uxorio
           dopo l’ennesima lite con la propria consorte, ha   stabile e duratura, laddove integri una famiglia
           abbandonato  la  casa  coniugale  invitando  le    di fatto, giustifica la revoca dell’assegno di di-
           forze dell’ordine a riportarlo in prigione.        vorzile a nulla rilevando le condizioni economi-
           In prima istanza lo sciagurato marito era stato    che delle parti. La decisione in esame esprime un
           condannato a 4 mesi di reclusione per evasione     prudente ma costante orientamento giurispru-
           per essersi indebitamente allontanato dalla pro-   denziale volto ad equiparare la famiglia di fatto
           pria  abitazione  dove  doveva  espiare,  come     a quella di diritto laddove non ostino espresse
           detto, la misura detentiva.                        disposizioni di legge.
           La S.C., cassando la pronuncia di merito, ha rile-
           vato che il povero marito non intendeva sottrarsi  III. Un emendamento introdotto in questi giorni
           alla misura restrittiva domiciliare, ma, anzi, am-  al  disegno  di  legge  di  Stabilità,  attualmente
           biva a quella più grave in carcere, ritenendola co-  all’esame del Senato, prevede il coniuge che, a
           munque  meno  afflittiva  della  convivenza        seguito della separazione e/o il divorzio, sia co-
           coniugale. Tant’è vero che non tentò di eludere    stretto a lasciare la casa coniugale di sua pro-
           alcun controllo, ma restò nelle immediate vici-    prietà  e  a  locare  un  altro  alloggio  con
           nanze del domicilio in attesa di essere ricondotto  conseguente spostamento della residenza, non
           in carcere dai carabinieri prontamente informati   sia più tenuto al pagamento delle imposte sul-
           dallo stesso della proprie aspirazioni.            l’unica abitazione di proprietà come se fosse
                                                              una seconda casa.
           Dell’assoluzione, tuttavia, l’uomo non avrà        L’emendamento contempla inoltre l’esenzione
           esultato (e probabilmente nemmeno la mo-           dal pagamento di Imu e Tasi anche laddove la
           glie): a seguito dell’assoluzione è stato ri-      casa familiare assegnata in sede di separazione
           condotto ai domiciliari.                           e/o divorzio risulti di proprietà dei genitori del
                                                              coniuge non assegnatario l’abitazione stessa.
           Qualche pronuncia o novità in materia di fami-
           glia e dintorni.


           I. Con la sentenza della Sez. 1^ del 28.09.2015,
           n. 19193, la Suprema Corte ha avuto modo di ri-
           badire un principio di diritto già consolidato ov-
           vero  che  l’assegnazione  della  casa  coniugale
           non può integrare una misura assistenziale per
           il coniuge economicamente più debole, ma può
           essere accordata soltanto in ipotesi di affida-
           mento dei figli minori o di convivenza del co-
           niuge stesso con i figli maggiorenni, ma non
           ancora economicamente autosufficienti.


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