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Magazine ufficiale dell’Associazione Onlus Butterfly
PROFESSIONI E FORMAZIONE
PILLOLE DI DIRITTO
... in materia di famiglia (e dintorni)
di Mario Rosati
Quando la separazione incide sull’efficacia del della durata del contratto.
comodato dell’alloggio. La novella presenta luci ed ombre.
Laddove il padre conceda in comodato al figlio, I vantaggi più evidenti: c’è necessità di stipulare
prima delle nozze di quest’ultimo, un’abita- e di sostenere i costi del contratto di mutuo e
zione per uso personale, la moglie (del figlio) è dell’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile.
tenuta a restituirlo dopo la separazione pur di- Gli svantaggi più evidenti: l’immobile diviene di
morandovi con il figlio minore se la coppia non proprietà dell’acquirente solo col riscatto della
ha imposto un vincolo di destinazione sull’ap- rata prevista al termine della locazione finan-
partamento quale abitazione della famiglia, in ziaria.
maniera comune ed in equivoca. In caso di mancato pagamento del canone della
Questo, in estrema sintesi, è il principio di diritto locazione finanziaria, la banca non ha necessità
affermato dal Tribunale di Roma con sentenza nemmeno di promuovere l’azione esecutiva poi-
n. 18678/2015. ché l’immobile è già di sua proprietà (in realtà,
Nel caso in esame, il Tribunale ha escluso la ricor- per i nuovi mutui fondiari, la differenza è molto
renza della indispensabile, inequivoca e comune sfumata come ci si riserva di precisare in altra
volontà delle parti contraenti a destinare l’appar- sede). Poiché l’utilizzatore non è proprietario,
tamento ad abitazione del nucleo familiare e, non potrà alienare l’immobile, ma potrà cedere
pertanto, ne ha ordinato la restituzione al pro- il contratto di leasing. Ai posteri il giudizio sul-
prietario che, in ipotesi di comodato, ha diritto l’idoneità di questo nuovo strumento a rivitaliz-
alla restituzione del bene concesso in comodato zare un mercato immobiliare in fase recessiva
su semplice richiesta, previo idoneo preavviso. da oltre un lustro.
Il leasing per l’acquisto dell’abitazione. Gli accordi patrimoniali nell’ambito delle unioni
L’art. 1, commi da 76 a 84, Legge 28 dicembre civili.
2015, n. 208, ha introdotto la disciplina della lo- Il c.d. “ddl Cirinnà”, che, come noto, ha intro-
cazione finanziaria, meglio nota come leasing, dotto nell’ordinamento la vexata questio delle
per l’acquisto di immobili da adibire ad uso abi- unioni civili, prevede che i conviventi potranno
tativo. È stato così ampliato con una disciplina recarsi da un avvocato o da un notaio per rego-
specifica, oltre l’ambito dell’esercizio di impresa, lare i propri rapporti patrimoniali con apposito
il ricorso al leasing immobiliare. contratto con il quale potranno disciplinare i
A seguito della novella normativa, le persone fi- rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in co-
siche che intendono acquistare o far costruire mune sottoscrivendo il c.d. “contratto di convi-
un immobile da adibire ad abitazione princi- venza”. Il contratto dovrà essere redatto, a pena
pale, potranno utilizzare la locazione finanzia- di nullità, per iscritto, nella forma dell’atto pub-
ria anziché ricorrere al tradizionale mutuo blico ovvero con scrittura privata autenticata
fondiario. nelle firme da notaio o da avvocato i quali atte-
Nel leasing immobiliare, la banca o l’interme- steranno la conformità dell’accordo raggiunto
diario finanziario iscritto nell’apposito albo, dai conviventi alle norme imperative e all’ordine
acquista o fa costruire l’immobile scelto dall’uti- pubblico.
lizzatore e lo mette a disposizione di quest’ul- In altre parole, trovano ingresso anche per le
timo per un certo periodo di tempo, a fronte del unioni di fatto quegli accordi sul regime
pagamento un canone periodico calcolato sulla patrimoniale dell’unione fin qui riservato con le
base del prezzo di acquisto o di costruzione e c.d. convenzioni patrimoniali ai coniugati.
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